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Art.1
ISTITUZIONE
E' istituito, ai sensi dellâart.15 della L.11 Agosto 1991 n. 266, e dal D.M. 8.10.1997, nonché della Legge Regionale 30 Agosto 1993 n.40, siccome modificata ed integrata dalla Legge Regionale 18 gennaio 1997 n. 1, il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la regione Veneto, che dâora in poi sarà chiamato Comitato.
Il Comitato ha Sede in Padova - Via E. Degli Scrovegni n. 16 - presso gli Uffici messi a disposizione dalla Giunta Regionale - Regione Veneto - nella Sede dellâULSS n. 16.
Art.2
FINALITAâ
Il Comitato persegue le finalità indicate dal D.M. 8.10. 1997 - art.2 - comma 6 - e dalle norme emanate in materia .di cui allâarticolo precedente, nellâintento di sostenere e valorizzare il volontariato e promuovere le espressioni più adeguate alle esigenze del territorio regionale.
In Particolare, il Comitato:
a) - provvede ad individuare e rendere pubblici i criteri per la istituzione dei Centri di Servizio di cui allâart.15 della L. 11.08.1991 n. 266;
b) - riceve le istanze per la istituzione dei Centri di Servizio e istituisce i Centri di Servizio;
c) - istituisce lâelenco regionale dei Centri di Servizio, denominato âElenco Regionale dei Centri di Servizioâ e lo pubblicizza: in tale contesto, provvede altresì a pubblicizzare i compiti e lâeventuale specializzazione di ciascun Centro ed i singoli regolamenti che li disciplinano;
d) - nomina un membro degli Organi deliberativi e un membro degli Organi di controllo dei Centri di Servizio, su indicazione degli Enti di cui allâart.1 - comma 1 - del D.M. 8 ottobre 1997, tra persone di comprovata capacità in campo amministrativo e di controllo, in grado di favorire, con il sicuro apporto della loro professionalità , lâattività del Centro di Servizio.
Anche i predetti membri devono possedere i requisiti di onorabilità e di assenza di potenziali conflitti di interesse previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
e) - ripartisce annualmente fra i Centri di Servizio istituiti nel territorio regionale, le somme scritturate nel Fondo Speciale regionale denominato â Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991â e relative ai periodi presi in considerazione per la nomina dei propri componenti;
f) - definisce con i Centri di Servizio destinatari di fondi ex lege 266/1991 - art.15 - le modalità e gli obblighi di trasmissione di dati e notizie sullo stato di attuazione dei programmi di sostegno di particolari progetti presentati dalle Associazioni e dalle Organizzazioni di Volontariato della propria zona, riguardanti la realizzazione di interventi di sviluppo del volontariato, ancorché ovunque sviluppati, ed esercita una attività di controllo sugli interventi effettuati e sugli impegni di sostegno assunti e non ancora effettuati;
g) - riceve i rendiconti preventivi e consuntivi dei Centri di Servizio, verificandone la regolarità , nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
h) - verifica il permanere dei requisiti di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato da parte delle Associazione di volontariato cui è affidata la gestione del Centro;
i) - accerta lâeffettivo svolgimento della attività di ciascun Centro di Servizio nellâinteresse delle Organizzazioni di volontariato;
l) - cancella, con provvedimento motivato, dallâelenco regionale indicato nella precedente lettera c) i Centri di Servizio, nel caso;
1) se istituiti secondo le modalità indicate allâart.3 - comma 3 - lettera a ) del D.M. Ministero del Tesoro dellâ8 - 10- 1997, che lâAssociazione proponente sia stata definitivamente cancellata dal Registro istituito dallâart.6 della Legge 266/91
2) venga accertato, con la procedura di cui allâart.6 - comma 5 e 6 della Legge 266/91, il venir meno dellâeffettivo svolgimento delle attività a favore delle Organizzazioni di Volontariato
3) appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai Centri di Servizio esistenti
4) di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti
5) di inadempienze o irregolarità di gestione
Per tutto quanto non espressamente regolamentato da norme nazionali o regionali, il Comitato gode della più ampia autonomia decisionale.
Art.3
ORDINAMENTO
Sono organi del Comitato:
-
Presidente
-
Vice Presidenti
-
Segretario
Il Comitato è composto da quindici membri, dei quali:
- n.1 in rappresentanza della Regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia
- n. 4 in rappresentanza delle Organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, nominati dalla Giunta Regionale su designazione della Conferenza regionale del Volontariato di cui allâart.7 della L.R. 30 Agosto 1993 n. 40
- n. 1 nominato dal Ministero per gli Affari Sociali
- n. 7 nominati dagli Enti di cui allâart.1 - comma 1 - del D.M. 8 ottobre 1997, secondo le modalità di cui allâart.2 - comma 7 - dello stesso D. M.
- n. 1 nominato dallâA.C.R.I. secondo le modalità di cui allâart.2 - comma 8 - del D.M. 8 ottobre 1997
- n 1 in rappresentanza degli Enti Locali della Regione, nominato se condo previsioni delle disposizioni regionali in materia.
Il Comitato resta in carica per un biennio ed il mandato decorre dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il Comitato precedente ( D.M. 8-10-1997 art.2 - comma 3).
In caso di inerzia degli Enti titolari del potere di nomina, il Comitato può operare legittimamente, senza soluzione di continuità , allorché intervenga la nomina della maggioranza dei componenti previsti dal Regolamento, entro la data di entrata in carica del nuovo Comitato (Circolare Dipartimento Affari Sociali 7228 del 14 ott.1998).
Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.
Su proposta del Presidente, nomina i Vice Presidenti tra i membri del Comitato rispettivamente nominati dagli Enti di cui allâart.1 - comma 1 - del D.M. 8 - 10 - 1997 e dalla Giunta Regionale su designazione della Conferenza Regionale del Volontariato di cui allâart.7 della L-R. 30 agosto 1993 n. 40.
Il Comitato nomina un Segretario anche al di fuori dei propri componenti, e ne determina i compiti ed i limiti. Può nominare consulenti esterni su materie specifiche e dotarsi di una segreteria con personale per tutte le attività istituzionali previste.
In caso di vacanza di un componente il Comitato, il Presidente provvede a chiedere al soggetto competente alla nomina, la tempestiva sostituzione. Il componente così nominato resta in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il predecessore.
Decade dalla carica di componente il Comitato, chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni. La decadenza è dichiarata dallo stesso Comitato.
I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Tutte le cariche sono rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed appositamente documentate, sia per la partecipazione alle riunioni che per lâespletamento, in forma singola o collegiale, dellâattività del Comitato.
Ai componenti il Comitato viene data copertura per i rischi inerenti le loro attività stipulando contratto assicurativo con polizza multirischi.
Il Comitato farà fronte alle spese necessarie per il buon funzionamento del Comitato o a quelle connesse alle proprie finalità istituzionali, nonché alle spese relative ai rimborsi, facendo ricorso alle somme confluite nel Fondo speciale regionale. Le spese sostenute verranno imputate alla contabilità dei singoli Centri di Servizio, sulla base di una attribuzione proporzionale alla ripartizione annuale tra i singoli Centri delle somme scritturate nel Fondo Speciale regionale. I giustificativi delle spese sostenute dal Comitato sono trattenuti dalla Segreteria del Comitato e resi disponibili per le eventuali verifiche degli organi di controllo del Centro di Servizio cui viene imputata la spesa.
A tali fini è necessario che i Centri di Servizio prevedano e vincolino un importo non superiore al dieci per cento delle entrate derivanti dai trasferimenti dal Fondo Regionale.
Detti importi verranno trasferiti in apposito conto aperto presso una banca scelta dal Comitato.
Alla relativa movimentazione provvederà il Comitato nella propria autonomia e sotto la propria responsabilità , redigendo a tal fine una â prima notaâ.
Gli interessi bancari eventualmente maturati andranno a decurtazione delle somme da accantonare e da trasferire per le spese di funzionamento del Comitato da parte dei singoli Centri di Servizio.
Eâ vietato il ricorso al credito bancario per la copertura di eventuali esigenze di cassa.
Art.4
PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato ed assicura lâesecuzione delle deliberazioni assunte dal medesimo.
Inoltre:
1 - convoca e presiede il Comitato predisponendo lâordine del giorno delle riunioni;
2 - sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con altre istituzioni pubbliche e private e con le organizzazioni e strutture di volontariato;
3 - cura i rapporti tra il Comitato di Gestione del Fondo Regionale per il volontariato e gli Enti Gestori, i Consigli Direttivi, e gli Organi di Controllo dei Centri di Servizio istituiti ai sensi dellâart.3 del D.M. 8 . 10. 1997;
4- assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Comitato quando lâurgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione, informandone il Comitato stesso alla prima riunione, che provvederà alla ratifica.
SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dal Comitato su indicazione del Presidente anche al di fuori dei componenti il Comitato stesso.
Egli deve essere in possesso di elevata e comprovata professionalità e requisiti tali da consentirgli di interpretare e di realizzare in modo ampio le finalità del Comitato.
In particolare il Segretario:
· partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione con solo funzioni di assistenza e consulenza amministrativa, nonché alle riunioni delle eventuali commissioni consultive;
· cura la redazione e la tenuta dei verbali delle riunioni del Comitato nonché la relativa documentazione;
· assiste inoltre il Presidente nellâesercizio delle sue funzioni.
Nellâattività amministrativa e di esecuzione delle delibere del Comitato, nonché nellâesercizio delle funzioni a lui normalmente demandate, il Segretario può avvalersi di personale e di strumenti messi a disposizione, senza alcun onere, dalla Regione o forniti ed autorizzati dal Comitato stesso.
Art.6
FUNZIONAMENTO
Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità , ovvero quando ne facciano richiesta scritta motivata entrambi i Vicepresidenti o almeno quattro componenti del Comitato, o il rappresentante della Regione in seno al Comitato stesso o gli Enti gestori di almeno tre Centri di Servizio, ma, comunque, con periodicità almeno bimestrale.
Per affrontare tematiche ritenute di particolare rilevanza e complessità il Comitato può invitare alle riunioni consulenti ed esperti.
La convocazione del Comitato avviene tramite comunicazione scritta, o a mezzo telefax, inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con mezzo telegrafico e tramite telefax almeno quarantotto ore prima della ora fissata per la riunione.
Il Comitato è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera validamente.
a) - a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti:
1) per la nomina del suo Presidente
2) per lâapprovazione e la modificazione del suo regolamento interno
3) per la iscrizione e la cancellazione dallâelenco regionale dei Centri di Servizio
b) - a maggioranza dei suoi componenti in carica:
1) per lâistituzione dellâElenco Regionale dei Centri di Servizio
2) per la nomina degli Organi deliberativi e di controllo dei Centri di Servizio
3) per lâapprovazione dei rendiconti preventivi e consuntivi dei Centri di Servizio
c) - a maggioranza dei presenti:
per tutte le altre deliberazioni non espressamente regolamentate da norme nazionali e regionali.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato delibera validamente sempre con voto palese e per alzata di mano, salvo il caso in cui un componente faccia specifica richiesta di voto segreto oppure quando si tratti di questioni riguardanti persone.
Alle riunioni del Comitato, per la trattazione dei seguenti argomenti:
a) costituzione dei Centri di Servizio
b) ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui allâart.14 bis della L.R. 18.01.1995 n.1
partecipano con voto consultivo, i sei rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nel registro regionale, e nominati dalla Conferenza regionale del volontariato. La partecipazione alle riunioni del Comitato di detti rappresentanti può essere inoltre richiesta dallo stesso Comitato in tutti i casi in cui questâultimo lo ritenga opportuno. Detta partecipazione è resa a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed appositamente documentate, ed il rimborso sarà a carico del Comitato di Gestione.
Per affrontare problematiche particolari o per sostenere momenti formativi ed informativi, il Comitato può convocare i propri rappresentanti negli Organi deliberanti e negli Organi di controllo dei Centri di Servizio, nonché i rappresentanti degli Enti gestori, dei Consigli Direttivi e degli Organi di Controllo dei Centri di Servizio.
Il Comitato può delegare specifiche attività istruttorie a componenti dello stesso.
Il Comitato può inoltre a tal fine istituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti e organizzare occasioni di studio volti alla conoscenza delle problematiche che attengono alle proprie competenze.
Nello svolgimento della propria attività , il Comitato adotta il criterio della trasparenza amministrativa, anche nel rispetto della normativa vigente, e della pubblicizzazione delle decisioni assunte.
CRITERI PER LâISTITUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
Il Comitato di gestione, in armonia con la deliberazione della Giunta Regionale 1502 del 16/4/1996, emanata in applicazione dellâart.14 - comma 3 - della L.R. 30 agosto 1993 n.40, siccome integrato dallâart.1 della L.R. 18 gennaio 1995 n.1, fissa i criteri per lâistituzione dei Centri di Servizio per il Volontariato e per la ripartizione delle somme di cui al Fondo Speciale ex Lege 266/1991 e ne pubblicizza i contenuti.
Nella definizione dei suddetti criteri, il Comitato stabilisce:
- i termini, le modalità e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande per lâistituzione dei Centri di Servizio;
- i criteri e le priorità da adottare per la valutazione delle istanze;
- le procedure e le forme per la istituzione e la revoca dei Centri di Servizio;
- i criteri per la nomina degli Organi Direttivi e di Controllo dei Centri di Servizio e per il loro rinnovo;
- i criteri per il riparto annuale tra i Centri di Servizio delle somme scritturate nel Fondo speciale regionale;
- le modalità per la rendicontazione da parte dei Centri di Servizio, nonché le forme e i criteri per i controlli e le verifiche e quant'altro previsto dalla normativa in materia.
Art.8
DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO
Il presente Regalmente è istituito in applicazione dellâart2 - comma 5 - del citato D.M. 8 ottobre 1997 e sostituisce ed annulla il precedente Regolamento approvato dal Comitato di Gestione con propria deliberazione n. 2 del 27 maggio 1996.
Per quanto non specificatamente trattato si fa riferimento alle norme di legge ministeriali e regionali in materia.
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